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Welfare,
fondi pensione e mercato del lavoro
Il problema della “revisione”
del sistema di protezione sociale sarà cruciale nel 2001 poiché la legge n°
335 del 1995, prevede in tale anno la
verifica degli effetti prodotti dalle passate riforme pensionistiche; la
revisione interesserà inevitabilmente anche l’assistenza, gli
ammortizzatori sociali e conseguentemente impatterà sull’organizzazione
degli enti gestori; inoltre sarà indifferibile la riforma del mercato
del lavoro sia nella fase dei contratti che del collocamento e dovranno
altresì essere previste nuove forme di sostegno alle donne che lavorano e
alle famiglie.
Tenuto conto della
dimensione del problema e del numero degli interessati, questo tema,
rappresenterà un difficilissimo banco di prova per la futura compagine di
governo. In tale ottica di seguito, e per soli “titoli”, vengono
riportate le proposte per:
·
la revisione del sistema di welfare vigente (relativamente alle
pensioni e all’assistenza sociale) con relativa separazione tra previdenza
e assistenza, con riallocazione di quest’ultima agli enti locali (regioni,
province/contee e comuni);
·
favorire lo sviluppo della previdenza complementare, anche attraverso
il fattivo sostegno delle regioni (i
fondi pensione).
·
la riorganizzazione degli istituti che gestiscono in modo diretto o
indiretto le pensioni, l’assistenza e l’ISE;
·
sostegno alla famiglia, formazione e miglioramento e semplificazione
dei contratti di lavoro.
Tuttavia
trattandosi di argomenti estremamente delicati, onde evitare
strumentalizzazioni da parte delle opposizioni politico sindacali che
oggi governano il settore, con conseguenti contraccolpi negativi e
consentire una azione di successo, occorrerà:
o
la perfetta conoscenza e
padronanza della “macchina” amministrativa (enti previdenziali e
organismi dipendenti dai ministeri del Lavoro e del Tesoro)
o
una comunicazione
pubblica chiara, tranquillizzante ed efficace.
A
questo proposito si è volutamente usato il termine “revisione
del sistema previdenziale” poiché è certamente di minore
impatto emotivo per i destinatari dei provvedimenti e rende ”il messaggio
politico” meno allarmante; ma soprattutto perchè si ritiene (sarebbe
utile una condivisione) che il sistema, nelle sue linee più
penalizzanti, (in particolar modo per i nostri giovani) sia già stato
“riformato” dalle leggi “Amato” del 1992, “Dini” del 1995, con
l’introduzione del metodo “contributivo” e “Prodi”del 1997, con
l’equiparazione dei dipendenti pubblici a quelli privati (che tuttavia
deve ancora essere perfezionata).
1.
revisione delle pensioni: il sistema obbligatorio di base
premessa
La
situazione attuale del sistema previdenziale presenta tre criticità
fondamentali:
I L’eccessivo peso
dell’assistenza.
II La correlazione tra contributi
versati e prestazioni.
III Il disequilibrio tra contributi e
prestazioni dei saldi regionali.
Inoltre
occorre portare a conclusione la riforma Dini al fine di eliminare le
iniquinità che gravano sulle giovani generazioni.
In
prospettiva dunque il sistema dovrebbe basarsi su due pilastri
previdenziali: quello obbligatorio, gestito a livello federale, con un
livello di contribuzione sociale ridotto rispetto a quello attuale; un
sistema di fondi pensione libero e gestito anche su basi regionali.
Tuttavia,
prima ancora di passare alle proposte,
le linee essenziali che caratterizzeranno il nostro intervento di
revisione del sistema pensionistico pubblico si dovrebbero basare su tre
concetti fondamentali:
§ il primo è quello della “flessibilità”in base al quale
ogni lavoratore deve poter scegliere quando andare in pensione; ovviamente
l’ammontare della prestazione oltre che correlato ai contributi versati,
dipenderà dall’età del soggetto al momento del pensionamento che potrà
avvenire tra i 57 e i 65 anni e oltre;
§§ il secondo e quello della “certezza dei diritti“
introducendo una norma che preveda un “patto” tra lavoratori e sistema
in base al quale una volta maturato
il diritto alla prestazione (requisiti di età e anzianità contributiva
previsti dalla normativa in vigore a quella data) il soggetto può
tranquillamente continuare a lavorare senza l’assillo che in futuro le
regole relative alla sua posizione vengano modificate; ciò riporterebbe la
cosiddetta “propensione al pensionamento” a livelli fisiologici mentre
oggi, per paura, si “scappa” in pensione appena si può.
§§§ il terzo è relativo alla “equità
dei trattamenti” sia all’interno della stessa generazione che
tra diverse generazioni, il che implica una stretta correlazione tra
contributi versati e prestazioni.
1.1
Le proposte
Ø
1.1.1
Estensione del metodo “contributivo” pro rata per
tutti i lavoratori compresi quelli che al 31/12/95 avevano più di 18 anni
di anzianità contributiva; è un provvedimento “vendibile” in termini
di equità intergenerazionale a favore delle giovani generazioni; per i
lavoratori ai quali mancano fino ad un massimo di 11 anni al pensionamento,
gli effetti di riduzione delle prestazioni sono modesti (per le modalità
tecniche di attuazione vedasi tabella 6 dello studio sul riequilibrio della
previdenza, allegato 2.)
Ø
1.1.2
Parziale “opting out”: Riduzione del 10% delle
aliquote previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti assunti a partire
dal 1/1/2002 dalle PMI, passando così dal 33% al 23%; nel
10% è ricompresa l’abolizione delle aliquote “improprie” (enaoli,
gescal, tbc, asili nido ecc) con relativa semplificazione del sistema di
calcolo per le aziende. Questo provvedimento, illustrato nell’allegato
2, prevede che il 5% vada
a riduzione del costo del lavoro e il restante 5% venga indirizzato verso
forme di previdenza complementare (i fondi pensione); consente altresì
di evitare, come proposto in sede Cnel anche da alcuni esponenti della
sinistra, l’aumento dall’attuale 16,5% al 23% delle aliquote
previdenziali a carico dei lavoratori autonomi; nella nostra proposta le
aliquote contributive per gli autonomi si attestano attorno al 19% (in base
agli accordi con le categorie interessate), compresi i cosiddetti
“parasubordinati”. La proposta si pone due obiettivi fondamentali; (I)
ridurre il costo del lavoro per migliorare la competitività del sistema
Italia rispetto ai concorrenti internazionali, consentendo altresì un
aumento dei posti di lavoro; (II), favorire veramente lo sviluppo dei fondi
pensione; infine la riduzione del divario tra le aliquote previdenziali
raggiunge anche l’obiettivo di annullare i rischi di elusione contributiva.
Ø
1.1.3
Abolizione del “divieto di cumulo” tra pensione e
reddito da lavoro autonomo o libero professionale anche parasubordinato
(contratto libero) per gli ultrasessantacinquenni [60 anni per le donne] e
per i pensionati di anzianità con 37 o più anni di contribuzione; (35 anni
per coloro che sono andati in pensione entro il 31/12/00 [minisanatoria]; in
questo modo si recuperano i lavoratori che penalizzati dalla precedente
normativa, svolgono lavoro irregolare, si incentiva sia la ricerca di un
lavoro anche dopo il pensionamento e si riduce il sommerso. Questi
lavoratori pagheranno i contributi sociali, anche in forma ridotta da
stabilirsi, con le aliquote sotto specificate. E’ un provvedimento molto
atteso e di grande impatto sociale ed emotivo e rappresenta per le
istituzione la possibilità di ridurre notevolmente il lavoro sommerso e
quello irregolare; consente altresì un notevole recupero di entrate fiscali
e contributive. (l’attuale legge
finanziaria in discussione prevede una parziale riduzione del divieto di
cumulo)
Ø
1.1.4
Equità delle prestazioni e incentivi al proseguimento dell’attività
lavorativa: Contestualmente
occorre prevedere l’abolizione del “diritto
di opzione” per il passaggio dal metodo retributivo a
quello contributivo, che a mio avviso è iniquo, (ognuno sceglierà solo
quello che gli conviene con il rischio di premiare i soliti furbi istruiti
dai patronati sindacali) crea una ulteriore area di affari per i patronati sindacali a spese dei cittadini (questi infatti
assumerebbero ulteriore importanza e avrebbero la possibilità di attrarre e
tesserare al sindacato migliaia di neopensionati), è enormemente costoso
per l’Inps e per gli altri istituti previdenziali che saranno sommersi
dalle richieste di doppio calcolo delle posizioni, ed infine genera un
aumento in termini di flussi verso il pensionamento.
Ø
1.1.5
Totalizzazione dei periodi utili per l’ottenimento delle
prestazioni previdenziali per i soggetti (in genere liberi professionisti)
che nel corso della loro vita lavorativa, sono stati iscritti a diversi enti
previdenziali.
Totalizzazione
periodi Inps ordinari con quelli della Cassa Parasubordinati: è
lo stesso problema che tuttavia è rimasto ancora irrisolto a causa della
mancanza di specifiche da parte del ministero del lavoro, e riguarda tutti i
lavoratori coordinati e continuativi nonché i liberi professionisti e i
soci amministratori di società di capitali.
Ø
1.1.6
Semplificazione e accorpamento delle aliquote di contribuzione
sociale: a regime il progetto prevede, per il lavoro dipendente,
solo due tipi di contributi sociali, con aliquote valide per tutti i
comparti produttivi; (attualmente le tabelle Inps sono 125 e si
differenziano tra loro per diversità di aliquote e base imponibile
inferiori nel complesso al 3% del valore finale del contributo; ciò genera
un altissimo costo gestionale [oltre 1000 persone impegnate] ed un
contenzioso oneroso per Inps e Stato che fa ricchi gli avvocati dei
patronati). Contemporaneamente si propone una sola aliquota per tutti i
lavoratori autonomi, parasubordinati e con contratto libero.
a.
aliquota
pensionistica: per il lavoro dipendente, relativamente ai nuovi
assunti a partire dal 1/1/2002, (si può anche anticipare a quelli assunti
dal 1/1/1996, data di entrata a regime della riforma Dini), è prevista una
aliquota unificata per tutti i comparti produttivi, pari, tra contributo
azienda e lavoratore al 23%,
(resta il 33% per i vecchi iscritti); contestualmente, per tutti i
lavoratori, vengono eliminate le cosiddette aliquote di solidarietà (1 -
2%) gravanti sui redditi dei dipendenti sopra il massimale. Per i lavoratori
autonomi, parasubordinati e con contratto libero, aliquota unica pari al 19%.
(opzione volontaria con aliquota ridotta al 9,5% per i lavoratori con età
inferiore ai 25 anni; essendo a contributivo anche le prestazioni saranno
ovviamente correlate a tale contribuzione)
b.
aliquota
unica, per gli “ammortizzatori sociali”
(cassa integrazione ordinaria e straordinaria, disoccupazione temporanea [max
6 mesi] e mobilità), applicata alle aziende con la tecnica del “bonus,
malus” che pur in uno schema solidaristico, crei maggiore corresponsabilità.
L’aliquota base è diversificata per le PMI e per le grandi aziende. Per
la riallocazione dei lavoratori interessati da crisi aziendali e perdita del
posto di lavoro si provvederà tramite “assistenza attiva” attraverso
incentivi fiscali sulle occupazione proposte dal nuovo modello di
collocamento. (vedasi più avanti)
Ø
1.1.7
Revisione delle reversibilità che
preveda maggiore selettività nella assegnazione delle rendite, prima
dell’età pensionabile del superstite, collegandole alla presenza di
minori, portatori di handicap e anziani conviventi senza redditi nonché
alla durata del matrimonio. Il provvedimento vuole eliminare gli abusi
ricorrenti (matrimoni tra anziani e giovani, per lo più extracomunitarie)
Il costo annuo delle pensioni di reversibilità per l’Inps è pari a circa
37 mila miliardi. (circa 44 mila miliardi nel complesso)
Ø
1.1.8
Revisione delle pensioni di invalidità
con varo di un piano nazionale per l’accertamento della sussistenza
dei requisiti. Il costo annuo delle pensioni di invalidità
per l’Inps è pari a circa 32 mila miliardi. (oltre 51 mila
miliardi nel complesso)
Ø
1.1.9
Contribuenti silenti: il
provvedimento riguarda una vasta popolazione, prevalentemente femminile, che
per cause diverse (per le donne in genere l’avvento dei figli o la cura
della famiglia) non ha raggiunto il periodo minimo contributivo di 15 o 20
anni; in questi casi (anche, per esempio, a fronte di 19 anni di
contribuzione) non si ha diritto ad alcuna prestazione. Per contro
l’articolo 22, del Dpr 286 del 1998 (provvedimenti per i lavoratori
extracomunitari) prevede che se l’extracomunitario proveniente da un Paese
che non ha accordi bilaterali con l’Italia (sono la stragrande
maggioranza) decide di lasciare definitivamente il Paese, possa chiedere il
riscatto dei contributi versati che gli verranno restituiti con un tasso di
capitalizzazione pari al 5%. Il provvedimento proposto prevede che
indipendentemente dagli anni di contribuzione, al raggiungimento dell’età
pensionabile di vecchiaia l’Istituto di previdenza restituisca, in forma
di rendita (in base alla tabella A della legge 335/95) o di capitale, quanto
versato attualizzato al valore dell’incremento dei prezzi indicato dall’Istat.
Tale ipotesi vale anche per gli extracomunitari, intendendosi così abrogato
il citato art. 22. Anche in questo caso il provvedimento, atteso da anni con
ansia da centinaia di migliaia di contribuenti (prevalentemente donne), ha
un grande impatto sociale.
Ø
1.1.10
Revisione delle agevolazioni contributive e delle sottocontribuzioni;
il principio che è connesso a questa proposta è semplice ed ha costituito
la base per i lavori della cosiddetta “commissione Castellino” per lo
studio e la riforma del sistema previdenziale, insediata nel 1994
dall’allora Governo Berlusconi: tutto ciò che è assistenza ed incentivo
all’occupazione deve essere finanziato con la fiscalità generale mentre
le pensioni sono direttamente proporzionali ai contributi versati. Tenuto
conto che le sottocontribuzioni e le agevolazioni contributive non sono
consentite, il linea generale, dalla Comunità Europea e che peraltro non
hanno prodotto effetti significativi sull’aumento dell’occupazione
(vedasi studio sulla regionalizzazione dei bilanci dell’Inps, allegato n°
3.) se ne propone la graduale abolizione; tanto più che questo sistema
genera un “debito pubblico” occulto poiché
considera i contributi come fossero pagati, anche se in termini
“figurativi” senza tuttavia procedere ad alcun accantonamento a
bilancio; secondo mie stime questo debito occulto (cioè non ricompresso
nella contabilità nazionale ne nei parametri di Maastricht, costa
annualmente allo Stato oltre 30 mila miliardi.
Ø
1.1.11
Separazione tra assistenza e previdenza: (I) definizione
ed elencazione delle prestazioni assistenziali e relativa modifica della
legge n° 88/89;
(II) revisione
della normativa sugli ammortizzatori sociali (disoccupazione, mobilità,
cassa integrazione ordinaria e straordinaria) separando le prestazioni
coperte da contribuzione [vedasi punto 1.1.6] da quelle di tipo puramente
assistenziale
con relativa allocazione e trasferimenti agli enti locali di
queste ultime.
Ø
1.1.12
Prestazioni di sostegno al reddito (i cosiddetti ammortizzatori
sociali): come logica conseguenza del punto 1.1.11, occorrerà
ridefinire tipologia e durata massima di queste prestazioni, la loro
ripetitività nel tempo e gli strumenti per evitare il cronicizzarsi di tali
situazioni; si dovrà quindi realizzare un più efficace raccordo tra gli
enti erogatori e il “collocamento al lavoro”, il sistema produttivo e la
formazione.
Ø
1.1.13
Equiparazione totale tra dipendenti pubblici e privati, con
relativa unificazione delle tabelle per i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche. (vedasi nota 1)
Ø
1.1.14
Regionalizzazione dei bilanci degli enti previdenziali: pur
restando la gestione della previdenza sociale a livello federale, (così
come accade in USA o Svizzera ecc) questa norma consente la massima
trasparenza a livello di entrate contributive e di spese per prestazioni;
ovviamente il corollario al provvedimento non potrà che prevedere un
periodo di tempo (7 o 10 anni) per consentire a tutte le regioni di
raggiungere almeno l’80% di autonomia finanziaria e quindi di copertura
delle prestazioni, lasciando il restante ad un fondo di solidarietà.
Attualmente i tassi di copertura delle spese previdenziali (cioè quanto le
entrate contributive coprono le prestazioni) variano dal 106% al 30% a
seconda delle regioni. La stessa operazione dovrebbe essere realizzata anche
sul versante fiscale.
2.
Revisione della
“previdenza complementare”.
v
2.1
Fondi pensione: modifica
del quadro legislativo al fine di pervenire:
a) equiparazione tra fondi pensione “chiusi” e fondi
“aperti” a livello contrattuale, di possibilità di adesione e di
rappresentanza degli iscritti; verifica della possibilità di trasformazione
da associazioni di cui all’art. 36 e seguenti del cc, a enti, sul modello
delle Sicav.
b) semplificazione
fiscale, contabile e amministrativa del sistema dei fondi pensione
soprattutto dopo l’approvazione del d. lgs. 47/99; semplificazione delle
rendite e neutralizzazione degli effetti delle medesime sulle pensioni di
base (in particolare sulle reversibilità). Sono già disponibili le
proposte per la semplificazione fiscale e per la libertà di adesione.
v
2.2
Fondi pensione alimentati dagli sconti sugli acquisti:
è una nostra proposta già presentata nel 1994 e ha una grande
valenza sociale.
v
2.3
Fondi pensione regionali: programma
per l’intervento delle nostre regioni in materia di previdenza
complementare.(studio già in fase di discussione con i presidenti dei
consigli regionali)
v
2.4
Definizione della destinazione del TFR: mantenimento
dell’attuale assetto previsto dalle leggi vigenti, che già consentono il
diritto di opzione sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.
3
Riorganizzazione degli Enti previdenziali: la “macchina”
I
seguenti provvedimenti dovranno essere previsti, nell’ambito di una delega
al Governo, nella prossima legge finanziaria o in apposito provvedimento che
potrebbe scaturire dalla “verifica” del sistema previdenziale; dovranno
essere scaglionati nel tempo (circa due anni)
ü
3.1
Regionalizzazione dei bilanci degli enti previdenziali: per
consentire la massima chiarezza e trasparenza dei dati fermo restando che
tutte le funzioni previdenziali restano a livello federale mentre quelle
assistenziali vengono progressivamente passate agli enti locali come sopra
riportato.
ü
3.2
Governo degli Enti previdenziali: revisione e sostituzione
del cosiddetto “sistema duale” che
presiede al governo degli enti; eliminazione del
Civ, dei comitati provinciali e regionali,
snellimento delle funzioni di gestione e controllo.
ü
3.3
Accorpamento degli enti previdenziali minori nell’Inps: (Ipsema,
Ipost, Enpals), accorpamento delle gestioni interne all’Inps, e dopo un
primo biennio di riorganizzazione, accorpamento dell’Inail che perderebbe
il ruolo di obbligatorietà.
ü
3.4
Realizzazione del “decentramento” Inps, a livello
locale prevedendo il decongestionamento delle sedi provinciali e la
realizzazione degli sportelli sul territorio utilizzando tutte le sedi degli
enti incorporati; istituzione dello sportello
unico previdenza; l’operazione consentirà all’Istituto di gestire
direttamente e quindi senza l’intermediazione dei patronati sindacali,
(salvo situazioni logisticamente particolari e disagiate) tutte le pratiche
pensionistiche, migliorando l’efficienza del sistema. Inoltre, in queste
sedi decentrate, troverà spazio lo “sportello
lavoro” gestito dagli enti locali, per il collocamento,
l’assistenza e gli ammortizzatori sociali. Tutti gli sportelli
territoriali saranno collegati informaticamente con le anagrafi dei comuni e
con le sedi regionali dell’Istituto e con gli appositi uffici della
Regione.
ü
3.5
Unificazione corpi ispettivi Inps, Inail, Ministero del Lavoro.
ü
3.6
Verifiche reddituali a carico degli enti locali e non più dei Caaf. Realizzate
dagli sportelli unificati.
4
Mercato del lavoro e misure di sostegno alla donna che
lavora e alla famiglia
Ø
4.1
Revisione dei contratti nazionali di lavoro:
Modifica
dei livelli di
rappresentatività delle parti sociali, con particolare rilievo
per le organizzazioni a livello regionale, e ridefinizione delle
partecipazioni in sede CNEL. Contrattazione decentrata su standard minimi
prefissati dalla normativa nazionale o europea. Introduzione di nuove forme
di contratto di lavoro (libero con prestazioni coordinate e continuative,
contratto di accesso per i giovani, part time, interinale) e
liberalizzazione, a livello di ogni singola azienda o comparto regionale,
dell’orario di lavoro, del salario incentivante e dello straordinario, con
relative modifiche alla normativa Inps, Inail e ispettorati del lavoro.
Nuova normativa sulle “stock option” e sulla regole di “democrazia
economica e partecipativa.
Ø
4.2
Rimodellazione del sistema del collocamento e delle politiche attive
per il lavoro: introduzione dello sportello unico regionale con
abolizione dei vincoli residuali alle assunzioni e all’utilizzo del lavoro
interinale.
Ø
4.3
Concorsi pubblici regionalizzati.
Ø
4.4
Buoni lavoro e misure per flessibilizzare l’impiego femminile. I
buoni di lavoro (già positivamente sperimentati in alcuni paesi nordici)
verranno distribuiti dagli sportelli lavoro e saranno comprensivi di imposte
e contributi sociali. Questo semplice sistema consente un utilizzo
flessibile delle collaborazioni senza vincoli contrattuali sia per chi
presta l’attività sia per chi la richiede, evita il lavoro nero e rende
più sicura e protetta l’attività lavorativa. I buoni verranno acquistati
dalle famiglie che abbisognano di lavori di collaborazione e o saltuari. Sia
i buoni che le collaborazioni domestiche godranno della detraibilità
fiscale. Anche questa misura rientra nel sostegno alla famiglia.
Ø
4.5
Piano nazionale “asili nido” che prevede la
realizzazione ed incentivazione degli asili
di quartiere e degli asili nido aziendali. L’utilizzo di queste
strutture dovrà essere gratuito e consentirà quindi alle donne lavoratrici
un consistente risparmio di spesa (in genere lo stipendio di una donna che
lavora è quasi assorbito totalmente dall’asili nido o dalla baby sitter)
Ø
4.6
Quozienti familiari ai fini fiscali in sostituzione degli
assegni familiari.
Come per tutte le provvidenze di tipo assistenziale, anche le
agevolazioni relative ai carichi familiari, devono essere stabilite a
livello regionale.
Dott.
Alberto Brambilla
Responsabile Lavoro e Previdenza
Segreteria Politica Federale
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