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Vediamo quali
siano le parti dell'antica istituzione comunale che la nuova legge deve
restituire ai popoli i quali n'ebbero già per più generazioni
il beneficio, facendone giusto dono a tutti gli altri.
Se si comincia
dall'istituzione stessa dei comune si può per le cose premesse
asserire che la fondamentale opera istorica di propagare questi organi
vitali sull'intera superficie dell'Italia e delle isole non debb'essere
più lungamente indugiata per fallaci dottrine o per ambizioni
officiali. Troppo strano è il fatto che dopo tremila anni di
civiltà, questa terra d'Italia debba giacere ancora qua e là
largamente inabitata, ispida, infesta di febbri e di ladroni.
Non è
un'imaginaria fertilità che fra tante invasioni straniere diede
alle alte montagne e profonde ghiaie della Lombardia più di tre
milioni d'abitanti; ma è soprattutto il fondamentale impianto
dell'azienda pubblica, in cui fu sagacemente considerata e provvidamente
rispettata la libertà comunale. Alle stesse condizioni, l'intero
regno potrebbe, in ragione di superficie, esser popolato di quaranta
milioni! Anzi è agevole a dimostrare come molte regioni d'Italia
e delle isole siano per fatto naturale ben più favorevoli alla
agricoltura e immensamente più ancora alla navigazione.
In segno a codesta
libertà, se il comune, anche in angusta superficie, potrà
esser popoloso, tanto meglio. Ma dove potrà esser solo di poca
gente, o avrà più caro di fare quietamente entro il suo
cerchio gli interessi suoi, sarebbe nemico del pubblico bene chi gli
ponesse impedimento. Folte o rare che le popolazioni siano, sempre saranno
meno neglette le terre e meno rozze le famiglie, dove la provvidenza
comunale sia più vicina, e dove gli interessi domestici del magistrato
siano più intimamente legati a quelli del suo popolo.
Io non mi stancherò
dunque di ripetere, che la legge non deve piantar termini di minime
o massime popolazioni e farne pretesto di accentrazioni violente.
E penso che questo consiglio dovrebbe riescir più accetto in
quanto su di ciò eguale riserva si riscontra nell'abolita legge
di Pompeo Neri e nella vigente legge Pinelli.
Io prego adunque
che non si aggiunga a questa legge anche quel male che fortunatamente
non ha. Si lasci libero corso a quello spontaneo moto che conduce ad
una equabile diffusione delle franchigie amministrative.
Si rispetti in
ogni più modesto popolo quella natural dignità che lo
porta a disporre di sé piuttosto a suo genio che a senno altrui,
e ad esser tenuto valere in ogni cosa quanto i suoi vicini: l'esempio,
l'imitazione, l'emulazione, la stessa invidia faranno ben più
a pareggiare le condizioni dei vicini, che non farebbe una dipendenza
sdegnosa e ricalcitrante!
E anche questo
sarà un elemento di pace e d'amicizia! E ne avremmo ogni dì
maggiore bisogno.
Io dico che con
questa sola condizione generale si apre la via d'una ignota prosperità
in Sardegna, in Calabria, in Lucania, in Apulia, in Umbria, in Maremma
e dovunque la mano degli uomini non risponde ancora alla fertilità
della terra.
E dico che operando
al contrario si affliggeranno inutilmente popolì generosi; e
si promoverà quella reazione che troppo bene fu preparata colla
sovversione di tutte le consuetudini, colla guerra fatta confusamente
al bene e al male, senza un vantaggio popolare che compensi il turbamento
e l'umiliazione.
Io non so come
gli amici della libertà non si avvedano che la facoltà
d'accentrare per forza i comuni, ossia di sottomettere i meno docili
ai più ossequiosi, sempre più aggravi quella servitù
che già pesa in tanti modi sulla nazione, tostoché si
consideri schierata nei suoi comuni.
E ai ministri
medesimi dirò che poco ìnvidiabile è quello stato
di perpetua tempesta in cui vivono, senza avere adequato conforto nell'estimazione
dei popoli. Ma parmi ben invidiabile la facoltà, ch'essi non
si accorgono avere, di rendere il nome loro incancellabile nei modesti
annali della pubblica prosperità, e caro alla memoria dei savii
e dei buoni, come sempre più sarà di generazione in generazione
quello di Pompeo Neri.
Ecco adunque
come si possa finalmente dar principio vero a quel dicentramento di
cui molti si credono, e tutti si vantano, d'avere unanime desiderio,
ma di cui nessuno ha trovato ancora la prima parola. E intanto ogni
nuova legge è un altro passo sullo stesso pendio. Che se per
accentramento i più intendono l'universale diluvio egli affari
nelle scrivanie e a capitale, io credo doversi con tal nome dinotare
non meno il forzoso intralcio degli interessi di smisurate superficie
in un solo comune. Espresso o tacito, il più efficace provvedimento
di qualunque nuova legge comunale sarà questo: assicurare la
più libera diffusione del diritto municipale su tutta la superficie
dell'Italia.
Dalla libera
istituzione del comune, vengo alla libertà e parità de'
suoi membri.
Nella legge Pinelli
il comune, al di fuori, è una servitù; al di dentro, è
un privilegio di chi paga cinque franchi d'imposta diretta come se le
altre non fossero imposte.
E lo è
solamente finché il comune non superi tremila anime; e divien
privilegio di chi paga dieci franchi, appenaché lo stato d'anime
in quel medesimo comune diventi di tremila ed una.
Qual colpa ne
ha l'antico votante da cinque franchi, perché debba vedersi tolto
da oggi a dimani il suo voto?
Aggregate i suburbii
alle loro città, come la nuova legge dispone; la scala dell'imposta
può salire di grado in grado fino a venticinque franchi, secondoché
sarà per crescere la cifra di popolazione del nuovo comune.
Centinaia di
onesti operai, forse qualche onesto letterato, diventano iloti nel comune
accentrato; e tante più centinaia, quanto più grande sarà
la voragine che l'inghiotte. Per una finzione, il diritto d'intere classi,
la loro capacità, l'intelligenza, la probità, l'onore,
si suppongono variare collo stato d'anime, col numero dei legittimi
e con quello dei bastardi; variano di anno in anno, variano di campanile
in campanile, dipendono da un'anima; dipendono da un soldo!
Queste sono leggi
che fanno disprezzare tutte le altre.
E fanno peggio:
la maggioranza dei cittadini si sente messa fuori della legge nel suo
comune nativo. Questa dunque e' la sua porzione d'indipendenza, la sua
porzione d'Italia? Il regno ch'essa fece col suo voto la scaccia dal
suo comune!
Nell'antica legge,
i nullatenenti erano tutti eguali in tutti i comuni, qualunque fosse
quivi lo stato d'anime. Pagavano il testatico; una porzione di esso
appartiene al fisco, un'altra al comune, ma questa si pagava solamente
quando le altre imposte non avessero bastato a compiere tutte le spese
deliberate e approvate. E nondimeno, anche prima di pagare, e quando
era ancora incerto se avessero a pagare, essi eleggevano a suffragio
universale un quinto deputato che difendesse nel seno della deputazione
municipale quel loro diritto d'eventuale immunità, e vigilasse
perché l'obolo dell'operaio non fosse speso senza che vi fosse
il legale bisogno di spenderlo, e ad ogni modo fosse speso come si doveva.
Al cospetto dei
comune, e per la porzione di testatico che ad esso apparteneva, la rappresentanza
non era condizionata al pagamento; era condizionata ad una presunta
capacità di pagare, ad una certa apparenza di modesta dignità.
Questa legge
era fatta da un uomo che aveva anche il senso morale!
Che se l'operaio
fosse andato a dornicilíarsi in altro comune, portava seco il
dovere di pagar l'imposta al nuovo comune e il diritto d'avervi la sua
parte di rappresentanza. Insomma, chi fosse pur povero, ma non fosse
indigente, nasceva sempre e viveva membro legale d'un qualche comune;
era in qualche luogo cittadino attivo e votante. Posto una volta il
fatto che i cinque franchi incirca dell'antico testatico, o i cinque
franchi della minima imposta presente, fanno giuridica prova che il
cittadino è capace d'eleggere i suoi municipali in un comune
di trecento anime o anche di tremila, non è più lecito
al legislatore di dirgli: « Bada bene che oggi ti giudico degno
d'esser cittadino; ma ti avverto che non sarai più degno di dare
il tuo voto dimani; imperciocché la patria va prosperando, e
gli stati d'anime nei comuni vanno crescendo; e io tengo in serbo una
famosa dottrina per la quale, a misura che colla pubblica prosperità
cresce il numero degli uomini, debbe scemare il numero dei cittadini,
essendoché la prosperità pubblica è un segno legale
di degradazione.
« Ma ciò
non ti dico per dispregio in che io tenga chi paga solamente cinque
franchi; perocché io faccio giustizia a tutti; e se tu fossi
membro d'un grande comune suburbano e tu avessi voto a condizione di
pagare venti franchi, perché quivi lo stato d'anime potesse quando
che sia toccar la cifra di sessantamila, io potrei bene dimani accentrare
il tuo suburbio colla tua città; e allora tu pagando solamente
venti franchi, e non venticinque, diverresti immantinente cittadino
indegno. Imperocché tu sai come codesto accentramento dei comuni
debba fare più luminose le scuole e più illuminati i cíttadini.
E io tengo un'altra famosa dottrina secondo la quale. coll'aumento dei
lumi, deve decrescere il numero degli ignoranti; e per ciò deve
crescere il numero di coloro che non saranno capaci d'eleggere un consigliere
municipale ».
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